mercoledì 4 marzo 2015

UN CRIMINE MODERNO: IL MOBBING

Il mobbing, dall'inglese "to mob", aggredire, è una realtà sempre più presente nell'ambiente lavorativo.

Secondo recenti stime, tale atto persecutorio, perpetrato sui luoghi di lavoro, coinvolge , solo in Italia, circa 1 milione di lavoratori ed è in continua evoluzione, assumendo proporzioni tanto rilevanti da essere considerato una piaga sociale.

Il mobbing è un attacco subdolo alla persona e alla sua professionalità, è un sabotaggio del lavoro della vittima finalizzato ad eliminare lavorativamente un soggetto che, per diverse ragioni, è diventato "scomodo", non intendendo diventare meccanismo di un ingranaggio che non condivide, colpendolo psicologicamente, determinandone il licenziamento, le dimissioni o un allontanamento volontario dal lavoro.

A volte, è la stessa vittima a stimolare inconsapevolmente l'azione di mobbing, ad esempio in comportamento ipercritico, intellettuale, molto riservato o molto attaccato al lavoro.

Le forme di mobbing sono varie, a titolo esemplificativo: diffusione di maldicenze, azioni persino illegali, e, pertanto, penalmente perseguibili, come la diffamazione, atte a dimostrare falsamente l'incapacità della vittima, sia a livello culturale che professionale, atteggiamenti denigratori.


Il fenomeno determina gravi ripercussioni sia sul piano fisico che su quello psichico.

Il mobber è un soggetto già " vittima": la frustrazione che implode in lui, lo porta ad infliggere ad altri le frustrazioni dalle quali egli stesso non riesce a liberarsi. In tale accezione, il mobbing si configura come manifestazione di rabbia, di immaturità, di incapacità di gestione delle proprie emozioni. La proiezione sugli altri delle proprie carenze e incapacità  non giustifica né assolve il mobber,ma può rappresentare un punto di partenza per studiare lo squallore di tale realtà umana.


I sintomi più frequenti avvertiti dal  mobbizzato sono: difficoltà di concentrazione, crisi di ansia e depressione, tremore, tachicardia, senso di oppressione, mal di testa, mal di schiena e dolori muscolari diffusi, sudorazione eccessiva, difficoltà di deambulazione, disturbi gastrointestinali, abbassamento delle difese immunitarie.





I sintomi evolvono in modo più o meno palese con forte ricaduta sull'umore, sulle relazioni familiari, amicali e sociali, sulla capacità di affrontare le incombenze quotidiane, fino alla mancanza di volontà di vivere. I danni, inflitti all'equilibrio psicologico, alterano il funzionamento degli apparati organici, conducendo, a volte, a gravi livelli di invalidità.

Meno studiato dai sociologi è il mobbing che proviene dall'utenza. Questo è il caso degli insegnanti, oggetto di mobbing, da parte dei genitori degli alunni. Spesso l'utenza reclama in modo denigratorio ed offensivo ciò che percepisce come un suo diritto.


Il mobbizzato, subendo danni più o meno gravi alla sfera della salute psicofisica, necessita di tutela giuridica per evitare la reiterazione della persecuzione e per ottenere un risarcimento.

In questo caso, è determinante una raccolta di prove concrete che attestino la presenza del mobbing, attraverso resoconti, testimonianze di colleghi( pochi in verità per paura di diventare anch'essi vittime o semplicemente per indifferenza, superficialità o egoismo), registrazioni, e affidarsi a professionisti in grado di guidare e supportare il soggetto sul piano psicologico e legale, civile e penale.

Gli esperti fungeranno da figure di supporto con le quali condividere rabbia, sofferenza e sentimenti connessi ad un'esperienza così dolorosa, accompagnando la vittima in un percorso teso a non lasciarsi sopraffare.

Con la sentenza del 3 Luglio 2013 n. 28603, la Cassazione ha riconosciuto un'altra tipologia di mobbing: lo straining, ovvero una situazione di stress forzato sul luogo di lavoro.
Affinché si possa parlare di straining, è sufficiente una singola azione stressante, cui seguono effetti negativi duraturi nel tempo.

Ne consegue che lo straining è perseguibile penalmente e rientra a pieno titolo nella violazione dell'art. 572 del Codice Penale, reato di maltrattamento, nel quale, secondo una costante linea interpretativa, rientrano non solo percosse, ingiurie, minacce, ma atti atti di disprezzo,scherno ed  umiliazioni idonei a cagionare durevoli sofferenze fisiche e morali alla vittima.






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